Vista la comunicazione del Settore CC - Servizio CB2 del 24 Aprile 2009 ricevuta dall'Ufficio Ordinanze con P.G. n. 54562 con la quale il Responsabile del predetto Servizio ha richiesto l'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità in Viale Montegrappa, consistenti nell'apposizione di due dissuasori di sosta conformi al D.P.R. 16012.1992 n. 495 in corrispondenza dell'intersezione con Via E. Campolmi, allo scopo di facilitare la manovra d'immissione nel Viale Montegrappa, dei veicoli provenienti da Via E. Campolmi;
preso atto della risoluzione del Min. II.TT. 14.09.2008 prot. 84626 inerente la tipologia del dissuasori di sosta da impiegare nella funzione di arredo stradale secondo il disposto dell'Art. 180 del D.P.R. 196.12.1992 n. 495;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, adottare provvedimenti permanenti di viabilità mediante la collocazione di dissuasori di sosta;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che dal giorno 14 MAGGIO 2009 nella sotto indicata via siano collocati due dissuasori di sosta conformi all'art. 180 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di Attuazione del N.C.d.S.:
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 6 maggio 2009