Vista la propria Ordinanza n. 461/2009 già prorogata con Ordinanze n. 514/2009 e n. 568/2009 con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità in Via G. Matteotti per eseguire lavori stradali effettuati dalla ditta C.E.A.;
preso atto con fax P.G. n. 47280 del 09 Aprile 20089 della ditta C.E.A. esecutrice i lavori, che per sopraggiunti problemi tecnici e per lo stato d'avanzamento degli stessi, non sarà possibile ultimare gli interventi entro la data del 08 Aprile 2009;
dato atto che la segnaletica stradale, già opportunamente collocata, nonchè l'area delimitata di cantiere, non è stata in alcun modo alterata nel corso dei giorni precedenti e che non sarà possibile ultimare i lavori prima della data del 11 Aprile 2009;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera, accogliere la richiesta della ditta esecutrice i lavori e prorogare ulteriormente l'Ordinanza n. 461/2009 confermando i provvedimenti temporanei di viabilità in essa disposti;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;
che l'Ordinanza n. 461/2009 già prorogata con Ordinanze n. 514/2009 e con Ordinanza n. 568/2009, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 14:00 del giorno 11 APRILE 2009 fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nelle medesime Ordinanze.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 9 aprile 2009