Visto la propria Ordinanza n. 461/2009 già prorogata con Ordinanza n. 514/2009 con le quali venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità in un tratto di Via Giacomo Matteotti allo scopo di consentire il completamento di lavori stradali eseguiti dalla ditta Cooperativa Edile Appennino, con sede a Calderara di Reno (BO), in Via Bacciliera s.n.c.;
preso atto con P.G.n 44214/2009 che per il perdurare di avverse condizioni metereologiche e per lo stato d'avanzamento degli stessi, non sarà possibile ultimare gli interventi entro le ore 14:00 del 04 Aprile 2009;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera, accogliere la richiesta e prorogare ulteriormente l'Ordinanza n.461/2009 confermando i provvedimenti temporanei di viabilità in essa disposti;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.2009 n. 495);
che l'Ordinanza n. 461/2009, già prorogata con Ordinanza n. 514/2009, sia ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 18:00 del giorno 08 APRILE 2009 fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 3 aprile 2009