Comune di Prato
Piazza Macelli, 8 - 59100 Prato
Tel 0574.183.7701/02/03 - Fax 0574.183.7700

Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 44876/2009

Ordinanza 562/2009
Via Guizzelmi civico 7 - operazioni di trasloco - Ditta Freccia Fiorentina
il dirigente

Allo scopo di consentire l'esecuzione di operazioni di trasloco in Via Guizzelmi civico 7;

visto la richiesta presentata dalla Ditta Freccia Fiorentina esecutrice le operazioni di trasloco, pervenuta a mezzo e - mail P.G. n. 42092 del 27 Marzo 2009 da So.Ri S.p.A con pratica Asup n. 587;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

visti gli artt. 5/comma 3°, 7 e 21 del Nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

dispone

che il giorno 17 APRILE 2009 dalle ore 07:30 fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 12:00, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Guizzelmi nel tratto compreso tra il civico 7 al civico 15

DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ai pedoni con pannello integrativo di validità;

limitatamente alle fasi relative le operazioni di trasloco, sono autorizzati alla sosta in Via Guizzelmi dei veicoli della ditta esecutrice i lavori, in deroga all'Ordinanza 1718/2008 Disciplina della Circolazione e Sosta in A. P. U..

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La Ditta esecutrice le operazioni di trasloco deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura e spese della Ditta esecutrice le operazioni di trasloco;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della Legge n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700 prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte della società So.Ri. S.p.A., la quale deve essere ostensibile sul luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice le operazioni di trasloco, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 3 aprile 2009

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)