Visto il fax P.G. n. 41429/2009 inoltrato dal Servizio Urbanizzazione Primaria, con cui veniva richiesta l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori stradali in V.le F.lli Cervi, V.le Nam Dinh, V.le Chang Zhou eseguiti dalla ditta Endiasfalti S.p.A.;
rilevata la necessità di adottare provvedimenti temporanei di viabilità, per la sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori, dei pedoni e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che dal giorno 08 APRILE 2009 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 08 MAGGIO 2009, nelle sottoelencate vie siano adottati per brevi tratti ed a fasi progressive, i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
1.
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 3.00 di larghezza, apponendo conforme e idonea segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: limite massimo di velocità 30 kmh.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio CB Mobilità e Traffico, ai fini della tutela della
sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e
diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'Impresa esecutrice i lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, mantenendoli in perfetta efficenza sia di notte che di giorno, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC- Servizio CB Mobilità e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 1 aprile 2009