Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 31679/2009

Ordinanza 383/2009
Realizzazione pista ciclabile in Via C. Colombo e Via Galcianese.
il dirigente

Visto la comunicazione P.G. n. 31087 del 05 Marzo 2009 inoltrata via fax dal responsabile del Settore CC - Servizio Qualità degli Spazi Urbani, Arch. A. Malvizzo, con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità in un tratto di Via C. Colombo ed in un tratto di Via Galcianese, allo scopo di consentire lavori per la costruzione di una pista ciclabile e la conseguente nuova disciplina della circolazione nei sopra citati tratti di strade;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera accogliere la richiesta della ditta esecutrice i lavori ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

visto gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

dispone

che dal giorno 11 MARZO 2009 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 20 APRILE 2009, nelle sottoelencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra Via L. Borgioli e Via Galcianese
  • Via Galcianese nel tratto compreso tra Via L. Borgioli e Via San Paolo

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 6,00 di larghezza, apponendo conforme e idonea segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;

RIDETERMINAZIONE DELL'ASSETTO DELLA SEDE STRADALE mediante la suddivisione in due distinte carreggiate, ciascuna a due corsie per senso di marcia, a mezzo di posizionamento di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: limite massimo di velocità 30 kmh..

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio CB Mobilità e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice i lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art.3 u.c. della legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L.1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 9 marzo 2009

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)