Vista la comunicazione del Settore CC - Servizio CB2 Traffico e Segnaletica inoltrata con fax P.G. n. 004303 del 13 Gennaio 2009 all'Ufficio Ordinanze, con la quale il tecnico del Servizio Traffico Geom. S. Donati ha richiesto l'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità in Via della Chiesa di Figline consistenti nell'istituzione del divieto di fermata su ambedue i lati della predetta via;
constatato che la sopra citata richiesta di adozione del divieto di fermata su ambedue i lati di Via della Chiesa di Figline, scaturisce sia da richieste di cittadini rivolte alla Circoscrizione Prato Nord, che dalle esigenze tecnico-operative che incontrano i mezzi di A.S.M. s.p.a. nell'effettuare le manovre con gli autocarri compattatori adibiti alla rimozione dei rifiuti solidi urbani;
preso atto della dichiarazione del Geom. S. Donati, che in Via della Chiesa di Figline è presente segnaletica orizzontale conforme al Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
rilevata la necessità di adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la sosta in Via della Chiesa di Figline;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che dal giorno 26 GENNAIO 2009, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
1. Provvedimento principale
DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata.
2. Revoche
La revoca di ogni provvedimento in precedenza adottato che sia in contrasto con la presente Ordinanza.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. ed Art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione del N.C.d.S., entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 21 gennaio 2009