Vista la richiesta dal Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente, con nota P.G. n. 24206 del 19.02.2009, per realizzare barriere anti-rumore sul tratto di viale Leonardo da Vinci che va dal sovrappasso di accesso allo svincolo autostradale fino all'area di cantiere per la realizzazione del sotto-passo della Questura;
visto il parere favorevole del Settore CC Mobilità, Ambiente e Grandi Infrastrutture, inviato tramite fax il 19 Febbraio 2009 al Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze;
visto la propria Ordinanza n. 792/2008 prorogata fino al giorno 30 Aprile 2009 con Ordinanza n. 293/2009;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione degli addetti ai lavori e facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera accogliere la richiesta della ditta esecutrice i lavori ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visto gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che dal giorno 05 MARZO 2009 fino al giorno 30 APRILE 2009 nel sotto elencato viale siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI TRANSITO apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito.
Sia REVOCATA l'Ordinanza n. 293/2009.
L'Impresa S.C.T srl con sede a Brescia -Villaggio Prealpino- via del Brolo n.32, esecutrice i lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, mantenendoli in perfetta efficenza sia di notte che di giorno, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al
passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R.
16.12.1992, n. 495.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio CB Mobilità e Traffico, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 3 marzo 2009