Visto il fax P.G. n. 26917 del 25 Febbraio 2009 del Settore CC - Servizio CB2 Traffico e Segnaletica, con la quale il Responsabile del predetto servizio ha comunicato l'apertura al transito dei veicoli del nuovo sottopasso di Viale L. da Vinci, realizzato lungo l'asse viario che s'interseca con Viale della Repubblica e Via E. Berlinguer, allo scopo di regolare in modo più fluido e sicuro la circolazione dei veicoli;
rilevata pertanto la necessità di adottare provvedimenti permanenti di viabilità, viste le modifiche sostanziali apportate alla circolazione nel Viale L. da Vinci nel tratto sopra menzionato, per la sicurezza e la fluidità della circlazione;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità con decorrenza dalle ore 11:40 del giorno 21 FEBBRAIO 2009
APERTURA AL TRANSITO DEI VEICOLI del nuovo sottopasso viario, con viabilità distribuita su due carreggiate separate ciascuna a senso unico di circolazione, con due corsie per ciascun senso di marcia;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 50 KMH., apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 50 kmh.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 2 marzo 2009