Vista la comunicazione P.G. n. 24753 del 20 Febbraio 2009 inoltrata dal Settore CC - Servizio CB2 con la quale, a seguito di specifiche richieste della Circoscrizione Prato Nord, il tecnico del Servizio Traffico Geom. S. Donati ha richiesto l'adozione del divieto di fermata in Via di Galceti nel tratto compreso tra l'intersezione a raso con Via M. Malpighi ed il civico 6, lato civici pari;
rilevata la necessità di adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la sosta agli utenti della strada nel summenzionato tratto di Via di Galceti;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che dal giorno 28 FEBBRAIO 2009, nella sottoindicata via siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
1. Provvedimento principale
DIVIETO DI FERMATA apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata;
1.1
Via di Galceti in corrispondenza dell'intersezione con Via M. Malpighi, lato civici pari
INIZIO apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pannello integrativo inizio;
1.2
FINE apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pannello integrativo fine.
2. Revoche
La revoca di ogni provvedimento in precedenza adottato che, limitatamente al tratto di Via di Galceti sopra indicato, sia in contrasto con la presente Ordinanza.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 26 febbraio 2009