Vista la propria Ordinanza n. 53 del 23 Gennaio 2009 con la quale venivano adottati provvedimenti permanenti di viabilità afferenti l'istituzione di n. 1 stallo sosta dei veicoli riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui a gli artt.188 del Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di esecuzione;
preso atto a mezzo della comunicazione di A.S.M. spa di cui al P.G. n. 21236 del 13 Febbraio 2009, della richiesta di annullamento della medesima Ordinanza per sopravvenuti problemi;
rilevata pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti, di revocare l'Ordinanza n. 53/2009 ripristinando la segnaletica stradale orizzontale e verticale conformemente alla disciplina della sosta disposta in loco;
sentito il parere favorevole del Settore CC Mobilità e Grandi Infrastrutture - servizio CB "Mobilità e Traffico";
visti gli artt. 5/comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
1. di revocare l'Ordinanza n. 53 del 23 Gennaio 2009;
2. che dal giorno 06 MARZO 2009 in
sia revocato lo stallo sosta dei veicoli riservato al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui a gli artt.188 del Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di esecuzione.
La presente Ordinanza revoca la sola parte di ogni precedente atto che risulti in contrasto a quanto sopra disposto.
A.S.M. spa, società affidataria del servizio segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve rimuovere la segnaletica speciale installata per la riserva di sosta di cui sopra e ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale conformemente alla disciplina della sosta disposta in loco.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 5 marzo 2009