Vista la richiesta inoltrata con pratica A.S.U.P. n. 294 / 2008 da So.ri. S.p.A., allo scopo di consentire l'installazione di un ponteggio per circa ml. 25,00 in Via Cavour civico 91, necessaria per lavori edili presso la Farmacia dell'Ospedale eseguiti dalla Ditta Aldrovandi s.r.l.;
rilevata la necessità di adottare provvedimenti temporanei di viabilità, per la sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che dal giorno 19 FEBBRAIO 2009 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 20 MARZO 2009, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ai pedoni;
durante detta fase di divieto il transito pedonale dovrà essere deviato sull'altro lato della strada mediante idoneo percorso, da individuarsi dall'attraversamento pedonale posto in corrispondenza del civico 99 fino all'attraversamento pedonale posto in corrispondenza dell'intersezione con la racchetta di accesso all'area ospedaliera, e viceversa.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio CB Mobilità e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La Ditta esecutrice i lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio CB Mobilità e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R 24.11.1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 18 febbraio 2009