Vista la propria Ordinanza n. 1551/2008 con la quale sono stati adottati provvedimenti permanenti di viabilità in Via dell'Aiale nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Baldo Magini ed il civico 17, consistenti nell'istituzione del divieto di fermata;
vista la comunicazione del Servizio CB2 Traffico e Segnaletica P.G. n. 020111 del 11 Febbraio 2009, con la quale il tecnico Geom. S. Donati ha richiesto la revoca della sopra citata Ordinanza n. 1551/2008 e l'adozione di nuovi provvedimenti permanenti di viabilità allo scopo di collocare in Via dell'Aiale in corrispondenza del civico 17, un dissuasore di sosta conforme al D.P.R. 16012.1992 n. 495;
preso atto che il parere favorevole del Settore CC Mobilità' Ambiente e Grandi Infrastrutture - Servizio CB "Mobilità e Traffico" è da intendersi acquisito mediante la stessa comunicazione;
rilevata la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, adottare provvedimenti permanenti di viabilità mediante la collocazione di un dissuasore di sosta;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
1.
La REVOCA della propria Ordinanza n. 1551/2008.
2.
che dal giorno 16 FEBBRAIO 2009 nella sotto indicata via sia collocato un dissuasore di sosta conforme all'art. 180 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di Attuazione del N.C.d.S.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 13 febbraio 2009