Vista la propria Ordinanza n. 168 / 2009 relativa al divieto di transito in Via Terrassa per un tratto di 300 ml. dall'intersezione con Via dei Confini verso Via E. Strombino;
Vista la comunicazione e - mail P.G. n. 20058 del 11 Febbraio 2009 inoltrata dal Settore QQ - Staff Comando, U.O. Segreteria Servizi con la quale viene richiesto di posticipare dal giorno 13 febbraio 2009 al giorno 27 febbraio 2009, con il medesimo orario, l'adozione degli stessi provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lo svolgimento di una lezione pratica di guida dei veicoli di servizio;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione, accogliere la richiesta del summenzionato Servizio QQ ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
1. di revocare la propria Ordinanza n. 168 / 2009;
2. che il giorno 27 FEBBRAIO 2009 dalle ore 08:00 fino al termine delle prove di guida e comunque non oltre le ore 14:00, nella sottoindicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanie di viabilità:
DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli della Polizia Municipale, i residenti ed i forntisti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI eccetto veicoli di Polizia autorizzati, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata.
Durante la predetta chiusura, dev'essere comunque garantito l'accesso ai residenti, i frontisti ed ai veicoli che effettuano la consegna delle merci a loro destinate, nonché l'accesso ed il transito ai veicoli dei Servizi di Polizia, antincendio, emergenza e soccorso.
A.S.M. s.p.a. società affidataria del servizio segnaletica stradale per conto del Comune di Prato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 12 febbraio 2009