Preso atto a mezzo della comunicazione di A.S.M. spa di cui al P.G. n. 153741 del 10 Dicembre 2009 della richiesta di revoca,a causa dell'avvenuto decesso del concessionario, dello stallo sosta invalidi situato in Via Adda civico 3 e riservato al titolare del contrassegno n. 5745, istituito con Ordinanza n. 1262/2007;
rilevata pertanto l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati e dismettendo quindi lo stallo di sosta riservato a veicoli di persone invalide posto in Via Adda civico 3, ripristinando al suo posto uno stallo per la sosta di veicoli senza riserva di diritto;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;
dato atto del parere favorevole del Settore CC Mobilità e Grandi Infrastrutture - servizio CB "Mobilità e Traffico";
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che SIA REVOCATA l'Ordinanza n. 1262/2007
A.S.M. S.p.A., società affidataria del servizio segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve rimuovere la segnaletica speciale installata per la riserva di sosta di cui sopra e ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale conformemente alla disciplina della sosta disposta in loco.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 30 dicembre 2009