Vista la comunicazione del Settore CC - Servizio CB2 Traffico e Segnaletica inoltrata con fax P.G. n. 016252 del 04 Febbraio 2009 all'Ufficio Ordinanze, con la quale il Responsabile del Servizio Traffico Geom. E. Sensi ha richiesto l'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità in Via Carbonaia sul lato opposto al civico 20, consistente nella revoca di uno stallo destinato alla sosta dei veicoli soggetto al pagamento di una tariffa stabilita con apposita D.G.C. allo scopo di realizzare uno stallo riservato alla sosta dei veicoli del Corpo di Polizia Provinciale di Prato;
constatato che la sopra citata richiesta scaturisce dalle esigenze tecnico-operative del sopra citato Corpo di Polizia Provinciale;
rilevata la necessità di adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta in Via Carbonaia;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7 e 39 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che dal giorno 02 MARZO 2009, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
1. Provvedimento principale
SOSTA RISERVATA AI VEICOLI DELLA POLIZIA PROVINCIALE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità 0 - 24, rimozione forzata, parcheggio e Polizia Provinciale, revocando nel contempo uno stallo destinato alla sosta di veicoli soggetto al pagamento di una tariffa stabilita con apposita D.G.C..
2. Revoche
La revoca di ogni provvedimento in precedenza adottato che sia in contrasto con la presente Ordinanza.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. ed Art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione del N.C.d.S., entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 19 febbraio 2009