Allo scopo di individuare un'area da riservare alla sosta dei veicoli di soccorso dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato - Confraternita di Chiesanuova O.N.L.U.S.;
visto la comunicazione P.G. n. 147107 del 26 Novembre 2009 con la quale il Settore CC - Servizio CB2 Mobilità e Traffico ha richiesto l'adozione di provvedimenti di viabilità in un tratto di Via Po;
visti gli artt. 5/comma 3°, 6, 7, 39, 40 e 158 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;
visti gli artt. 120 e 149 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del citato codice, approvato con D. Lgs. 16.12.1992 n. 495;
visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 503/96;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza della circolazione e per il preminente interesse pubblico, di adottare provvedimenti permanenti di viabilità ed istituire uno stallo di sosta riservato ai veicoli di soccorso;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 04 GENNAIO 2010 nella sottoelencata
siano istituiti stalli riservati alla sosta, nei giorni feriali e nei giorni festivi con orario 0-24, di tre veicoli di soccorso, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità permanente, di parcheggio, e di pronto soccorso, ed orizzontale di: delimitazione degli stalli di sosta riservata ai mezzi di pronto soccorso.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 28 dicembre 2009