Allo scopo di disciplinare la sosta in un tratto di Viale G. Marconi, consentendo la sosta alle sole autovetture;
visto la relazione di servizio P.G. n. 343/09/QC2 del personale del Corpo di Polizia Municipale - Distretto Prato Est con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità;
acquisito con e-mail P.G. n. 147493 del 25 Novembre 2009, il parere favorevole di competenza del Settore CC Mobilità' Ambiente e Grandi Infrastrutture - Servizio CB "Mobilità e Traffico";
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza della circolazione, di adottare provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 09 DICEMBRE 2009 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
SOSTA CONSENTITA ALLE SOLE AUTOVETTURE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannelli integrativi di autovettura.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 2 dicembre 2009