Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 148954/2009

Ordinanza 2154/2009
Collocazione dissuasori di sosta in un tratto di Via L. Lippini.
il dirigente

Allo scopo di agevolare le manovre degli autocarri compattatori adibiti alla rimozione dei rifiuti solidi urbani, spesso rese difficoltose dalla fermata o dalla sosta di veicoli;

visto la comunicazione inoltrata a mezzo e-mail da A.S.M. S.p.A. e ricevuta dall'Ufficio Ordinanze con P.G. n. 128677 del 16 Ottobre 2009 con la quale sono stati richiesti provvedimenti di viabilità in un tratto di Via Leonetto Lippini, consistenti nel posizionamento di quattro dissuasori di sosta conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

acquisito in data 25 Novembre 2009 con e-mail P.G. n. 147417 il parere favorevole del Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico, alla collocazione dei predetti dissuasori di sosta;

preso atto della risoluzione del Min. II.TT. 14.09.2008 prot. 84626 inerente la tipologia del dissuasori di sosta da impiegare nella funzione di arredo stradale secondo il disposto dell'Art. 180 del D.P.R. 196.12.1992 n. 495;

rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per garantire lo svolgimento del servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani a tutela dell'igiene e del decoro urbano, di adottare provvedimenti permanenti di viabilità mediante la collocazione di dissuasori di sosta;

visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 07 DICEMBRE 2009 nella sotto indicata via siano collocati n. 04 (quattro) dissuasori di sosta conformi all'art. 180 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento di Attuazione del N.C.d.S.:

  • Via Leonetto Lippini, sul fronte del civico 8 per una lunghezza di circa 10,00 ml. in direzione di Via F. Strozzi, ambo i lati.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e nel rispetto della Risoluzione del Min. II.TT. 14.09.2008 prot. 84626, a cura di A.S.M. S.p.A.;
  2. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700, attestante la decorrenza del presente atto.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 30 novembre 2009

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)