Allo scopo di consentire lo stazionamento in Via Firenze, di autobus adibilti al servizio di trasporto pubblico collettivo gestito da CAP - Consorzio Autolinee Pratesi;
visto la comunicazione del Settore CC - Servizio CB2 Traffico e Segnaletica inoltrata a mezzo fax il 12 Novembre 2009, con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità in un tratto di Via Firenze;
preso atto che a seguito della nuova disciplina della circolazione in Piazza Stazione è diminuito il numero degli stalli destinati allo stazionamento degli autobus e pertanto è necessario individuare un'area dove consentire la sosta dei predetti veicoli;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
che dal giorno 25 NOVEMBRE 2009 nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
SOSTA RISERVATA AGLI AUTOBUS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO di CAP - Consorzio Autolinee Pratesi, dalle ore 00:00 di ogni Lunedì alle ore 24:00 di ogni Sabato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di: parcheggio con pannelli integrativi di autobus urbano, di validità e di eccezione ed orizzontale di: delimitazione della sosta dei veicoli di trasporto pubblico collettivo;
1.1
CAP - Consorzio Autolinee Pratesi provvederà a rendere liberi da propri veicoli gli stalli di cui sopra in occasione dei provvedimenti di viabilità che saranno adottati per eventuali incontri di calcio dell'A.C. Prato, nonché per ogni altro evento e/o manifestazione.
2. Revoche
La revoca di ogni provvedimento in precedenza adottato che, limitatamente al tratto di Via Firenze sopra indicato, sia in contrasto con la presente Ordinanza.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 24 novembre 2009