Visto la propria ordinanza n. 1933/2009 con la quale venivano adotttati provvedimenti di viabilità per favorire l'esecuzione di lavori stradali per allacciamento alla rete fognaria in Via dei Caselli civico 42;
visto la comunicazione della ditta Cafissi Alvaro inoltrata con P.G. n. 136229 del 02 Novembre 2009 con la quale si dava atto che, per motivi organizzativi, detti lavori non potevano essere eseguiti nei giorni indicati nella sopra citata ordinanza;
visto l'Autorizzazione P.G. n. 124951 del 09 Ottobre 2009 rilasciata dal Servizio Urbanizzazione Primaria del Comune di Prato all'Impresa esecutrice i lavori Cafissi Alvaro;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
che SIA REVOCATA L'ORDINANZA N. 1933/2009
2.
che dal giorno 11 NOVEMBRE 2009 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il 13 NOVEMBRE 2009 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 nella sottoelencata via siano adottati i seguneti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO eccetto residenti e frontisti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
durante detta fase di divieto di transito, il traffico veicolare sarà deviato in Via Viottolo di Mezzana - Via A. Fauli - Via L. Valla - Via F. Ferrucci - Via V. Chiarugi - Via dell'Agio - Via Viaccia a Mezzana.
La ditta escutrice i lavori deve fornire la massima informazione all'utenza circa i provvedimenti adottati, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio CB Mobilità e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice i lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 5 novembre 2009