Visto la comunicazione P.G. n. 111419 dell'11 Settembre 2009 inoltrata a mezzo fax dal Settore CC - Servizio CF Urbanizzazione Primaria, con la quale sono stati richiesti provvedimenti permanenti di viabilità in un tratto di Via San Paolo, a seguito dei lavori per la costruzione di un nuovo tratto di pista ciclabile in alcune vie della omonima località;
acquisito contestualmente alla richiesta di provvedimenti permanenti di viabilità, il piano della nuova disciplina della circolazione rilasciato dal sopra citato Servizio CF;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5 comma 3° e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che dal giorno 26 SETTEMBRE 2009 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di preavviso: strada senza uscita;
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
2.
che siano revocati tutti i provvedimenti di viabilità relativi al sopra citato tratto di Via San Paolo, che risultino in contrasto con la presente ordinanza.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 25 settembre 2009