Vista la propria Ordinanza n. 1026/2009 con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità in Vicolo Fior di Vetta, per consentire il completamento di lavori stradali eseguiti dalla ditta Ponteggi s.r.l., già prorogata con Ordinanza n. 1367/2009;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto da comunicazione P.G. n.111826 del 14 Settembre 2009, che per sopraggiunti problemi tecnici e per lo stato d'avanzamento degli stessi, non sarà possibile ultimare gli interventi entro la data del 15 SETTEMBRE 2009;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 1026/2009 già prorogata con Ordinanza n. 1367/2009 venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 15 OTTOBRE 2009 fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 15 settembre 2009