Vista la propria Ordinanza n. 55 del 23 Gennaio 2009 con la quale venivano adottati provvedimenti permanenti di viabilità afferenti la revoca della riserva a favore del titolare del contrassegno invalidi n. 566 per la sosta in apposito stallo riferitoci con toponimo Via G. Bianchini nei pressi del civico 17 a seguito dell'avvenuto decesso del concessionario;
preso atto a mezzo della successiva comunicazione di A.S.M. spa di cui al P.G. n. 14949 del 02 Febbraio 2009 che per mero errore di trascrizione, la medesima società ha indicato il toponimo di Via G. Bianchini anzichè quello di Via B. Banchini;
rilevata pertanto l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati con l'Ordinanza n. 55/2009 recante toponimo inesatto, e di dismettere quindi lo stallo di sosta di veicoli a servizio di persone invalide con riserva a favore del titolare del contrassegno invalidi n. 566 posto in Via Bruno Banchini civico 17, ripristinando al suo posto uno stallo per la sosta di veicoli senza riserva di diritto;
sentito il parere favorevole del Settore CC Mobilità e Grandi Infrastrutture - servizio CB "Mobilità e Traffico";
visti gli artt. 5/comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
1. di revocare l'Ordinanza n. 55 del 23 Gennaio 2009;
2. che dal giorno 05 FEBBRAIO 2009 in
sia revocato lo stallo adibito alla sosta di veicoli al servizio della persona invalida titolare del contrassegno n. 566
La presente Ordinanza revoca la sola parte di ogni precedente atto che risulti in contrasto a quanto sopra disposto.
A.S.M. spa, società affidataria del servizio segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve rimuovere la segnaletica speciale installata per la riserva di sosta di cui sopra e ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale conformemente alla disciplina della sosta disposta in loco.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 3 febbraio 2009