Visto la propria Ordinanza n. 1317/2009 con la quale sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità in Via Vergaio Bivio allo scopo di consentire l'istallazione di un ponteggio;
considerato che il ponteggio, dal giorno 07 Settembre 2009 per avanzamento dei lavori in corso d'opera, verrà montato a sbalzo e quindi verrà liberata la carreggiata dall'ingombro di 1.20 ml., come richiesto nella Istanza P.G. n. 108104 del 02 Settembre 2009 presentata dalla ditta esecutrice i lavori ditta Edile di Franco Antonio di Carmignano;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevato pertanto opportuno modificare i provvedimenti di viabilità contenuti nella propria Ordinanza n. 1317/2009;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 20 e 27 del Nuovo C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (e successive modifiche ed integrazioni) ed il relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n 495 (e successive modifiche ed integrazioni);
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
che dal giorno 07 SETTEMBRE 2009 sia REVOCATA la propria Ordinanza n. 1317/2009
2.
che dal giorno 07 SETTEMBRE 2009 fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore il giorno 24 OTTOBRE 2009, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 3.00 di larghezza, apponendo conforme e idonea segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: limite massimo di velocità 30 kmh..
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio CB Mobilità e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Le ditte esecutrici i lavori devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, occultare in modo adeguato la preesistente segnaletica stradale che contrasta con il presente provvedimento temporaneo di viabilità, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 4 settembre 2009