Visto la richiesta P.G. n. 0151908 del 12 Novembre 2008, inoltrata dalla Società La Romita a.r.l., con sede a Prato in Via della Romita n. 117, tesa ad ottenere l'emissione di Ordinanza Sindacale permanente per il prolungamento al transito di Via della Romita fino a ricongiungersi con Via Lepanto;
atteso che il richiedente ha dichiarato:
preso atto che negli oneri della sopra descritta nuova urbanizzazione è stata prevista la realizzazione di un numero ben preciso di stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione;
visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 24 Settembre 2009 da personale dell'Ufficio Ordinanze;
constatato che sul posto è presente segnaletica verticale e orizzontale conforme al Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente ed inoltre adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta
nel summenzionato prolungamento di Via della Romita;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 495 e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
che dal giorno 05 OTTOBRE 2009 in
sia istituito n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione.
La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all'esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, del sopracitato contrassegno.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 2 ottobre 2009