Allo scopo di consentire il movimento di autocarri impegnati nelle operazioni di trasloco della Biblioteca Lazzeriniana;
visto la richiesta inoltrata a mezzo e-mail P.G. n. 104802 del 20 Agosto 2009, con la quale sono è stata richiesta l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità in Via Santa Chiara;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3°, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;
visti gli artt. 120, 149 e 381 del Regolamento di attuazione del citato codice, approvato con D. Lgs. 16.12.1992 n. 495;
visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/96 e 74 del D. Lgs. n. 196/2003;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 03 SETTEMBRE 2009 fino al giorno 17 SETTEMBRE 2009 e dal giorno 21 SETTEMBRE 2009 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 20 OTTOBRE 2009, dalle ore 08:00 fino alle ore 18:00, nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
1.
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.Lgs 30 aprile 1992, n.285;
durante dette fasi di divieto di transito, dovrà essere mantenuto aperta al traffico veicolare l'area di intersezione per lo scorrimento da Via Pallacorda a Via Puccetti;
2. particolari prescrizioni
durante la fase dei provvedimenti temporanei di viabilità sopra indicati, al fine di fornire la massima informazione agli aventi titolo circa il divieto di transito e la conseguente deviazione all'uopo adottata, sia apposto un congruo segnale di preavviso in corrispondenza dell'intersezione di Viale Piave con Via Pallacorda.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, previo opportune
intese con Servizio CB Mobilità e Traffico, potrà disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se
del caso, idonea segnaletica temporanea.
La Ditta esecutrice i trasporti deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 31 agosto 2009