Visto la richiesta P.G. n. 01519084 del 12 Novembre 2008, inoltrata dalla Società La Romita a.r.l., con sede a Prato in Via della Romita n. 117, tesa ad ottenere l'emissione di Ordinanza Sindacale permanente per l'apertura al transito del nuovo tratto di viabilità in prolungamento di Via della Romita verso Via Lepanto;
atteso che il richiedente ha dichiarato:
visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 19 Agosto 2009 da personale dell'Ufficio Ordinanze;
constatato che negli oneri della sopra descritta nuova urbanizzazione è stata prevista la realizzazione di stalli riservati allo stazionamento dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani in Via della Romita, sul lato opposto al fronte del civico 99;
preso atto che sul posto è presente segnaletica verticale e orizzontale conforme al Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente ed inoltre adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta
nel summenzionato parcheggio di Via A. Ferrarini;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 495 e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
che dal giorno 31 AGOSTO 2009 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA eccetto cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, rimozione forzata ed eccezione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 27 agosto 2009