Premesso che in occasione degli incontri di calcio valevoli per il Campionato Nazionale 2009/2010 II^ Divisione - Girone "B" che saranno disputati allo Stadio Comunale "Lungobisenzio" si renderà opportuno, per motivi di sicurezza nella circolazione e per il libero e disciplinato movimento dei pedoni, adottare provvedimenti temporanei di limitazione alla viabilità;
date le intese intercorse con la Questura di Prato tendenti ad ottenere, in occasione degli incontri di calcio valevoli per il summenzionato Campionato Nazionale, l'adozione di provvedimenti temporanei alla viabilità in alcune vie e/o piazze adiacenti lo Stadio Comunale "Lungobisenzio" per motivi di ordine pubblico e pubblica incolumità;
considerato quanto previsto nelle Intese di Programma per l'attuazione di misure di prevenzione integrate per la "sicurezza delle manifestazioni sportive", come previsto nel D.M. 6 giugno 2005 ad integrazione del precedente D.M. 18 marzo 1996;
visto il Verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza relativo al sopralluogo effettuato allo Stadio "Lungobisenzio" in data 24 Febbraio 2007 per le strutture previste per la delimitazione area annessa/servizio a detto impianto sportivo in occasione delle partite di calcio;
visto l'intesa tra A.N.C.I. e Ministero degli Interni in merito all'uso degli impianti sportivi in occasione delle partite di calcio;
visto il calendario della Lega Italiana Calcio Professionistico II^ Divisione - Girone "B" della F.I.G.C.;
visto i comunicati ufficiali n° 64/L e n° 65/L del 13 Agosto 2009 delle suddetta Lega;
rilevata la necessità di disciplinare la circolazione e la sosta in tali occasioni, in una porzione di Via Firenze, in una porzione della Piazza della Stazione;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che nei giorni sottoelencati, in occasione degli incontri di calcio valevoli per il Campionato Nazionale 2009/2010 II^ Divisione - Girone "B" che si svolgeranno presso lo Stadio Comunale "Lungobisenzio":
nelle sotto elencate vie e/o tratti di vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
1. DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE e/o PEDONALE
1.1: dalle ore 10:00 fino alle ore 12:00 VIA FIRENZE, nel tratto compreso tra il Ponte alla Vittoria e Via P. Giorgi, sia chiusa al traffico veicolare istituendovi il DIVIETO DI TRANSITO, per consentire l'allestimento del cantiere stradale necessario alle operazioni di montaggio di strutture metalliche mobili di sbarramento in occasione delle partite di calcio; durante detta fase di chiusura, in VIA FIRENZE all'intersezione con PONTE PETRINO, per il flusso veicolare con direzione verso Piazza della Stazione, dovrà essere apposta segnaletica di preavviso con segnaletica di STRADA SENZA USCITA su transenna mobile con fascia rifrangente; la medesima segnaletica di STRADA SENZA USCITA dovrà essere ripetuta, sempre per il traffico proveniente da Ponte Petrino con direzione verso Piazza della Stazione, in VIA FIRENZE in prossimità dell'intersezione con Via S. Nicastro;
1.2: dalle ore 12:00 fino al termine degli incontri di calcio, nonché del deflusso degli spettatori dall'area individuata e di norma non oltre le ore 17:45, VIA FIRENZE, nel tratto compreso tra Ponte Petrino e Ponte alla Vittoria, sia chiusa al traffico veicolare istituendovi il DIVIETO DI TRANSITO, consentendo il transito in deroga, limitatamente al tratto compreso tra Ponte Petrino e Via P. Giorgi, con accesso unicamente dal lato di Ponte Petrino, ai veicoli dei residenti nelle strade comprese nell'area interessata dalla chiusura, di autorizzati dallo scrivente Comando, dei soci del Circolo Tennis "Etruria" (previa esibizione della tessera di socio di detto circolo) e delle attività lavorative e commerciali, con intestazione del veicolo alla stessa attività, poste all'interno di detta area interdetta alla circolazione veicolare, nonché ai veicoli propri di persone invalide o comunque al servizio delle medesime per consentire di avvicinarsi per quanto possibile alla struttura sportiva e/o agli edifici limitrofi;
1.3: dalle ore 12:00 fino al termine degli incontri di calcio, nonché del deflusso degli spettatori dall'area individuata e di norma non oltre le ore 17.45, VIA FIRENZE, nel tratto compreso tra il Ponte alla Vittoria, la Rampa dello Scalo Merci Ferroviario e la biglietteria dello stadio adiacente l'ingresso riservato ai calciatori, sia chiusa al traffico pedonale apponendovi segnaletica di TRANSITO VIETATO AI PEDONI, eccetto per la tifoseria ospite ed eventuali autorizzati, individuati e filtrati da personale delle Forze di Polizia;
1.4: dal momento del completo deflusso degli spettatori, previsto di norma alle 17:45 circa, ed ordinariamente fino alle ore 20:00 VIA FIRENZE, nel tratto compreso tra il Ponte alla Vittoria e Via P. Giorgi, sia chiusa al traffico veicolare istituendovi il DIVIETO DI TRANSITO, per consentire l'allestimento del cantiere stradale necessario alle operazioni di smontaggio di strutture metalliche mobili di sbarramento in occasione delle partite di calcio; durante detta fase di chiusura, in VIA FIRENZE all'intersezione con PONTE PETRINO, per il flusso veicolare con direzione verso Piazza della Stazione, dovrà essere apposta segnaletica di preavviso con segnaletica di STRADA SENZA USCITA su transenna mobile con fascia rifrangente; la medesima segnaletica di STRADA SENZA USCITA dovrà essere ripetuta, sempre per il traffico proveniente da Ponte Petrino con direzione verso Piazza della Stazione, in VIA FIRENZE in prossimità dell'intersezione con Via S. Nicastro.
Durante l'esecuzione delle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture metalliche, la ditta esecutrice deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
2. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI dalle ore 09:00 alle ore 20:00:
L'Organizzazione deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte e per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dall'Autorità di P.S. e dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza pubblica e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 24 agosto 2009