Visto la richiesta P.G. n. 54500 del 24 Aprile 2009, inoltrata dallo Studio Ing. Fantappiè Marco, con sede a Prato in Via Bologna n. 197 non in proprio ma in nome e per conto della Società Cooperativa Edificatrice Magellano a r. l., tesa ad ottenere l'emissione di Ordinanza Sindacale permanente per l'apertura al transito di nuovi tratti di viabilità in prolungamento di Via O. Respighi e di Via A. Cadamosto, realizzati in seguito alla costruzione di nuovi edifici;
vista la D.G.C. 03.04.2006 n. 190 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato toponimi a nuove aree di circolazione e di sosta;
atteso che il richiedente ha dichiarato:
preso atto che negli oneri afferenti le opere di urbanizzazione era prevista la realizzazione di stalli da riservare allo stazionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 24 Settembre 2009 da personale dell'Ufficio Ordinanze;
constatato che sul posto è presente segnaletica verticale e orizzontale conforme al Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente ed inoltre adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta in Via A. Cadamosto;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 495 e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
che dal giorno 05 OTTOBRE 2009 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA eccetto cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, rimozione forzata ed eccezione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 2 ottobre 2009