Visto la richiesta P.G. n. 54500 del 24 Aprile 2009, inoltrata dallo Studio Ing. Fantappiè Marco, con sede a Prato in Via Bologna n. 197 non in proprio ma in nome e per conto della Società Cooperativa Edificatrice Magellano a r. l., tesa ad ottenere l'emissione di Ordinanza Sindacale permanente per l'apertura al transito di un piazzale adibito a parcheggio di autovetture, accorpato in fregio a Via F. Magellano ed a nuovi tratti di viabilità in prolungamento di Via O. Respighi e Via A. Cadamosto, realizzati in seguito alla costruzione di nuovi edifici;
vista la D.G.C. 03.04.2006 n. 190 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato toponimi a nuove aree di circolazione, di sosta e piazzali, denominando il sopra citato parcheggio con il toponimo di Piazzale Maestro Luciano Bettarini;
atteso che il richiedente ha dichiarato:
preso atto che negli oneri afferenti le opere di urbanizzazione era prevista la realizzazione di un'area da adibire alla sosta riservata alle sole autovetture denominta Piazzale Maestro Luciano Bettarini;
visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 24 Settembre 2009 da personale dell'Ufficio Ordinanze;
constatato che sul posto è presente segnaletica verticale e orizzontale conforme al Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente ed inoltre adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta nel Piazzale Maestro Luciano Bettarini;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 495 e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
che dal giorno 01 OTTOBRE 2009, nel sottoindicato piazzale siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
1.
SOSTA CONSENTITA ALLE SOLE AUTOVETTURE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio e pannello integrativo di auto;
SENSO UNICO con accesso dal lato di Via O. Respighi ed uscita dal lato di Via A. Cadamosto, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
1.1
SENSO VIETATO verso l'interno del piazzale, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
FERMARSI E DARE PRECEDENZA - STOP, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza: fermarsi e dare precedenza - stop, ed orizzontale di: striscia trasversale di arresto;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 30 settembre 2009