Visto la richiesta P.G. n. 54500 del 24 Aprile 2009, inoltrata dallo Studio Ing. Fantappiè Marco, con sede a Prato in Via Bologna n. 197 non in proprio ma in nome e per conto della Società Cooperativa Edificatrice Magellano a r. l., tesa ad ottenere l'emissione di Ordinanza Sindacale permanente per l'apertura al transito di un piazzale adibito a parcheggio di autovetture, accorpato in fregio ad un nuovo tratto di viabilità in prolungamento di Via O. Respighi, realizzato in seguito alla costruzione di nuovi edifici;
vista la D.G.C. 03.04.2006 n. 190 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato toponimi a nuove aree di circolazione, di sosta e piazzali, denominando il sopra citato piazzale con il toponimo di Piazzale Gaetano Bottari;
atteso che il richiedente ha dichiarato:
preso atto che negli oneri afferenti le opere di urbanizzazione era prevista la realizzazione di un'area da adibire alla sosta riservata alle sole autovetture denominta Piazzale Gaetano Bottari;
visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 24 Settembre 2009 da personale dell'Ufficio Ordinanze;
constatato che sul posto è presente segnaletica verticale e orizzontale conforme al Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente ed inoltre adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta nel Piazzale Gaetano Bottari;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 495 e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 01 OTTOBRE 2009, nel sottoelencato piazzale siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
1.
SOSTA CONSENTITA ALLE SOLE AUTOVETTURE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio e pannello integrativo di auto;
SENSO UNICO con accesso dal lato del civico 31 di Via O. Respighi ed uscita dal lato del civico 11 della medesima Via O. Respighi, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
1.1
SENSO VIETATO verso l'interno del piazzale, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
FERMARSI E DARE PRECEDENZA - STOP, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza: fermarsi e dare precedenza - stop, ed orizzontale di: striscia trasversale di arresto.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 30 settembre 2009