Allo scopo di effettuare operazioni di trasporto di materiali per l'allestimento di una mostra presso il Museo del Tessuto, con sede in Via S. Chiara 24;
visto la richiesta inoltrata a mezzo e-mail dal Dirigente del Servizio XX Cultura, Sport ed Educazione, P.G. n. 101739 del 07 Agosto 2009, con la quale sono è stata richiesta l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità in un tratto di Via Puccetti ed in un tratto di Via del Melograno, dal giorno 17 Agosto 2009 fino al giorno 21 Agosto 2009;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 17 AGOSTO 2009 fino al termine delle operazioni di scarico e comunque non oltre il giorno 21 AGOSTO 2009 nelle sottoelencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
1.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI eccetto i veicoli adibiti allo scarico dei materiali occorrenti all'allestimento della mostra, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;
2.
limitatamente alle fasi di accesso ed uscita da in Via del Melograno verso Via Puccetti, per i seguenti autocarri adibiti al trasporto dei materiali nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE mediante l'utilizzo di movieri a terra, dotati di idoneo giubbetto conforme alla Fig. II 476 Art. 183 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, e di paletta per transito alternato da movieri conforme alla Fig. II 403 Art. 42 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
REVOCA TEMPORANEA DELL'ATTUALE SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE con direzione da Via S. Chiara verso Via del Melograno, mediante l'utilizzo di movieri a terra, dotati di idoneo giubbetto conforme alla Fig. II 476 Art. 183 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, e di paletta per transito alternato da movieri conforme alla Fig. II 403 Art. 42 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, previo opportune
intese con Servizio CB Mobilità e Traffico, potrà disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se
del caso, idonea segnaletica temporanea.
La Ditta esecutrice i trasporti deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 10 agosto 2009