Visto la propria Ordinanza n. 939/2009 con la quale sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità nel Piazzale Oreste Chilleri allo scopo di consentire la collocazione
del basamento di una gru per poter eseguire interventi edili all'immobile posto in Via E. Boni civico 12;
considerato che per errata comunicazione da parte dell'Ufficio competente - Servizio Tutela dell' Ambiente - della data di scadenza dell'Autorizzazione all'utilizzo di porzione area a verde, nel dispositivo dell'Ordinanza n. 939/2009 dovrà essere modificato il termine ultimo per il completamento dei lavori con la data del 31 Dicembre 2010 anziché la data del 31 Dicembre 2009;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevato pertanto opportuno modificare il termine di scadenza della propria Ordinanza n. 939/2009;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 20 e 27 del Nuovo C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (e successive modifiche ed integrazioni) ed il relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n 495 (e successive modifiche ed integrazioni);
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
che dal giorno 31 LUGLIO 2009 sia REVOCATA la propria Ordinanza n. 939/2009
2.
che dal giorno 31 LUGLIO 2009 fino a termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 DICEMBRE 2010, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
2.1.
DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
2.2
TRANSITO VIETATO AI PEDONI nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio CB Mobilità e Traffico, ai fini della tutela della
sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e
diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Le ditte esecutrici i lavori devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, occultare in modo adeguato la preesistente segnaletica stradale che contrasta con il presente provvedimento temporaneo di viabilità, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 24 luglio 2009