Vista la propria Ordinanza n. 1895/2008 già prorogata con propria Ordinanza n. 2309/2008, con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità in varie vie della località Casale, allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori stradali per conto del Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico;
preso atto della comunicazione P.G. n. 013531 del 29 Gennaio 2009 inoltrata dal Responsabile del sopra citato Servizio CB2 Geom. E. Sensi, con la quale è stata richiesta, per sopraggiunti problemi di carattere tecnico, un'ulteriore proroga della summenzionata Ordinanza n. 1895/2008 fino alla data del 15 Marzo 2009;
rilevata pertanto la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione, prorogare l'Ordinanza n.1895/2008 confermando i provvedimenti temporanei di viabilità in essa disposti;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che l'Ordinanza n. 1895/2008 venga prorogata, fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima, fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 15 MARZO 2009.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 30 gennaio 2009