Visto la comunicazione inoltrata a mezzo e-mail da A.S.M. S.p.A. e ricevuta dall'Ufficio Ordinanze con P.G. n. 85082 del 02 Luglio 2009 con la quale sono stati richiesti provvedimenti permanenti di viabilità in un tratto di Via per il Poggio Secco, consistenti nel posizionamento di tre dissuasori di sosta conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, allo scopo di agevolare le manovre degli autocarri compattatori adibiti alla rimozione dei rifiuti solidi urbani, spesso rese difficoltose dalla fermata o dalla sosta di veicoli;
preso atto che con e-mail del 01 Luglio 2009 il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico, recepita la segnalazione di A.S.M. S.p.A., ha espresso il proprio parere favorevole alla collocazione dei predetto dissuasori di sosta;
preso atto della risoluzione del Min. II.TT. 14.09.2008 prot. 84626 inerente la tipologia del dissuasori di sosta da impiegare nella funzione di arredo stradale secondo il disposto dell'Art. 180 del D.P.R. 196.12.1992 n. 495;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per garantire lo svolgimento del servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani a tutela dell'igiene e del decoro urbano, di adottare provvedimenti permanenti di viabilità mediante la collocazione di dissuasori di sosta;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
che dal giorno 10 AGOSTO 2009 nella sotto indicata via siano collocati tre dissuasori di sosta conformi all'art. 180 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento di Attuazione del N.C.d.S.:
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 6 agosto 2009