Visto la richiesta dell'Assessorato alle Politiche Ambientali P.G. n. 71301 del 03 Giugno 2009 con la quale è stata richiesta l'emissione di Ordinanza permanente di viabilità, allo scopo di disciplinare la sosta nell'intera area della Piazzetta del Chiesino di Stagnana;
acquisito il parere favorevole del Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico P.G. n. 71845 afferente la sopra citata richiesta per l'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità a disciplina della sosta nella sopra citata Piazzetta del Chiesino di Stagnana;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e fluidità della circolazione, d'istituire provvedimenti permanenenti di viabilità nella Piazzetta del Chiesino di Stagnana;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 495 e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
che dal giorno 10 GIUGNO 2009 nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità, revocando al contempo i provvedimenti esistenti:
SOSTA CONSENTITA ALLE SOLE AUTOVETTURE, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannello integrativo di auto.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 10 giugno 2009