Visto il fax P.G. n.59105 del 07 Aprile 2008, trasmesso dal Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico, con il quale il Responsabile del Servizio CB2 ha chiesto l'emissione di ordinanza permanente;
ritenuto opportuno, per disciplinare la circolazione in via Bassa nel tratto compreso tra la via Campi Flegrei e la via Etna, adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Esecuzione;
A. che dal giorno 15 MAGGIO 2008 in:
siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità,
1.in corrispondenza dell'intersezione con Via Campi Flegrei, verso viale Salvator Allende:
SENSO UNICO PARALLELO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di:senso unico parallelo;
2.in corrispondenza del civico 24,verso viale Salvator Allende:
SENSO UNICO FRONTALE apponendo conforme e idonea segnaletica stradale:senso unico frontale;
3. all'intersezione con via Etna,verso viale salvator Allende:
DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo:direzione obbligatoria a dritto;
4. all'intersezione con via Etna,in accesso su la via Bassa:
DIREZIONE OBBLIGATORIA SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo:direzione obbligatoria a sinistra;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 15 maggio 2008