Vista la richiesta del Settore CC - Mobilità, Ambiente e Grandi Infrastrutture, Servizio CB - Mobilità e Traffico P.G. tesa ad ottenere una nuova disciplina della circolazione in località San Giorgio a Colonica, a seguito dell'avvenuta adozione di provvedimenti permanenti di viabilità nelle frazioni di San Giorgio a Colonica e di Santa Maria a Colonica ed in varie vie limitrofe ricadenti nel Comune di Campi Bisenzio (FI), concertate con la citata Amministrazione;
ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione adottare provvedimenti permanenti per regolamentare la circolazione, istituendo idonea segnaletica stradale conformemente alle norme del C.d.S.;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. (d.lgs 30.04.1992 n. 285) e del suo Regolamento di Esecuzione.
-- che dal giorno 29 FEBBRAIO 2008 siano adottati provvedimenti permanenti di viabilità, nelle sottoelencate vie o piazze:
Via della Commenda,
in corrispondenza dell'intersezione con via del Ferro,
Via del Leone,
nel tratto dall'intersezione con piazza San Giorgio al civico 74,
in corrispondenza del civico 74,
in corrispondenza del civico 74, per il traffico veicolare proveniente dal lato di piazza San Giorgio:
Piazza San Giorgio,
all'intersezione con via del Leone,
Via delle Miccine,
tratto dall'intersezione a raso con Via dei Cavalieri all'intersezione con Via delle Ruote,
in corrispondenza dell'intersezione con Via delle Ruote, in direzione di Via Dei Cavalieri,
Via delle Ruote,
tratto dall'intersezione con Via delle Miccine all'intersezione con Via Dei Cavalieri,
tratto dall'intersezione con Via Dei Cavalieri, in direzione con Via delle Miccine,
Via Dei Cavalieri,
in direzione di Via delle Miccine,
in corrispondenza dell'intersezione con Via delle Miccine,
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC, Mobilità, Ambiente e Grandi Infrastrutture - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 29 febbraio 2008