Vista la propria ordinanza n° 2165 del 06/09/2007 con cui si è individuata in piazza Filippo Lippi un'area destinata allo svolgimento nei giorni feriali di un mercato giornaliero, la sosta di veicoli utilizzati dagli operatori e le necessarie operazioni di carico e scarico di cose, in modo tale che le stesse si svolgano in sicurezza e senza creare pericolo o intralcio alla circolazione, come dadeterminazione n. 2475 del 03 Settembre 2007 - Settore KK, Servizio KC Attività Economiche;
visto il fax del Settore CC, Mobilità, Ambiente e Grandi Infrastrutture - Servizio CB, Mobilità e Traffico, ricevuto dall'Ufficio Ordinanze con P.G. n. 23673 del 21 Febbraio 2008 ed il successivo fax del medesimo Servizio P.G. n. 25284 del 25 Febbraio 2008, con i quali si richiede l'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità in Piazza Filippo Lippi, allo scopo di disciplinare la circolazione e la sosta in detta piazza;
dato atto che il tratto della suddetta piazza è già compresa all'interno della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e che, di conseguenza, la stessa risulta soggetta alle limitazioni alla circolazione ed alla sosta dei veicoli previste dalla disciplina generale della medesima Zona;
vista la propria ordinanza n° 391 del 26/02/2008, recante "Zona a Traffico Limitato - disciplina generale";
ritenuto opportuno, per la sicurezza della circolazione, adottare provvedimenti permanenti di viabilità, riservando appositi spazi per le attività citate;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;
sotto le logge e nel tratto compreso tra il civico 30 e l'intersezione con via Tintori è istituita una:
il transito è altresì consentito ai veicoli diretti o provenienti dai passi carrabili compresi nell'area suddetta.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC, Mobilità Ambiente e Grandi Infrastrutture - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 27 febbraio 2008