Visto il fax del Settore CC, Mobilità, Ambiente e Grandi Infrastrutture - Servizio CB, Mobilità e Traffico, ricevuto dall'Ufficio Ordinanze con P.G. n. 23673 del 21 Febbraio 2008 ed il successivo fax del medesimo Servizio P.G. n. 25284 del 25 Febbraio 2008, con i quali si richiede l'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità in via Gaetano Magnolfi, allo scopo di disciplinare la circolazione e la sosta in detta via;
dato atto che la suddetta via Magnolfi è già compresa all'interno dell'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) e che, di conseguenza, la stessa risulta soggetta alle limitazioni alla circolazione ed alla sosta dei veicoli previste dalla disciplina generale della medesima Area;
vista la propria ordinanza n° 348 del 26/02/2008, recante "Area Pedonale Urbana - disciplina generale";
ritenuto opportuno, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, adottare ulteriori provvedimenti permanenti di viabilità relativamente ai sensi di marcia consentiti;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 e del suo Regolamento di Esecuzione;
che dal giorno 27 FEBBRAIO 2008 siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
Via Gaetano Magnolfi in corrispondenza dell'intersezione con Via Pier Cironi:
Via Gaetano Magnolfi in corrispondenza dell'intersezione con Via Felice Cavallotti,
Via Felice Cavallotti in corrispondenza dell'intersezione a raso con Via Gaetano Magnolfi, siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 27 febbraio 2008