Preso atto della richiesta P.G. n. 14110 del 30 Gennaio 2008 con la quale Essegiemme s.p.a., gestore dei parcheggi soggetti a pagamento di apposita tariffa stabilita con D.G.C. n. 115 del 6 Marzo 2007, "Bilancio di previsione 2007 - Tributi, servizi locali e a domanda individuale - approvazione tariffe", richiedeva la disciplina delle soste in Piazzale del Romito, già Via Giovanni Bovio;
vista la D.G.C.n. 146 del 9 Aprile 2007, "Zona a Traffico Controllato - Attuazione del piano urbano della mobilità 2002 - 2004 e successive modificazioni ed integrazioni";
vista la D.G.C. n. 984 del 22 Dicembre 2003 con la quale ad un tratto di Via Giovanni Bovio è stato attribuito il nome di Piazzale del Romito;
vista la propria Ordinanza n. 664 del 14 Marzo 2006 con cui venivano adottati provvedimenti permanenti di viabilità in varie piazze, vie o tratti di esse per l'istituzione di parcheggi soggetti al pagamento di apposita tariffa, gestiti da Essegiemme s.p.a.;
ritenuto opportuno, per disciplinare le soste ed operane il controllo, data la nuova denominazione della via in oggetto, adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 N.C.d.S. e del suo Regolamento di Esecuzione;
che dal giorno 15 FEBBRAIO 2008 in
siano istituiti stalli di sosta soggetta a pagamento di apposita tariffa stabilita con D.G.C. n. 115 del 06 Marzo 2007, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 solo giorni feriali, apponendo conforme idonea
segnaletica stradale di parcheggio con pannelli integrativi di parcometro e di validità;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 14 febbraio 2008