Vista la richiesta P.G. n. 13265 del 29 Gennaio 2008, con la quale il Servizio K8 richiede provvedimenti permanenti di viabilità consistenti in alcune modifiche all'attuale estensione della superficie adibita al commercio ambulante su aree pubbliche di Via delle Gardenie, ove si svolge settimanalmente il mercato rionale di San Giusto, approvato con D.G.C. 04.04.1980 n° 271 e confermato con D.G.C. 23.03.1984 n° 193;
considerato che gli ambulanti esercenti in tale area avevano richiesto al Servizio K8 un ampliamento di ogni singolo posteggio, dall'attuale dimensione ad una di mt. 7,00 X mt. 5,00 con un distanziamento minimo tra i banchi di almeno mt. 1,50, modificando di fatto l'estensione dell'area necessaria allo svolgimento del mercato settimanale;
preso atto che il predetto Servizio ha ritenuto opportuno accordare quanto richiesto;
visto il parere favorevole del Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico;
ritenuto opportuno, per la sicurezza della circolazione, per la sicurezza degli operatori e degli avventori, adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli att. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.2008 n. 285 N.C.d.S e del suo Regolamento di Esecuzione;
che dal giorno 22 FEBBRAIO 2008, tutti i venerdì dalle 06:00 alle ore 14:00 in:
Via delle Gardenie, tratto dal civico 15 per mt. 85,00 in direzione di Via Reggiana,
siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 13 febbraio 2008