Allo scopo di consentire lavori stradali inerenti la posa di una nuova fossa biologica in Via Giuseppe Meoni al civico 23, come richiesto dalla ditta Blu Immobiliare s.r.l. con pratica Asup n. 3158/2008;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione e degli addetti alle operazioni, accogliere la richiesta della ditta esecutrice i lavori ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;
che dal giorno 19 GENNAIO 2009 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 24 GENNAIO 2009 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nella porzione di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio CB Mobilità e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice i lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito. secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 15 gennaio 2009