Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 172075/2008

Ordinanza 2360/2008
Spostamento dei mercati rionali previsti per il 06 gennaio 2009
il dirigente

Vista l'e-mail P.G. n. 172065 inoltrata dal Commissario di P.M. responsabile della U.O. Polizia Commerciale allo scopo di consentire lo svolgimento dei mercati rionali settimanali in Via S. Andrea a Tontoli ed in Piazza A. Einstein che, normalmente svolti nella giornata di Martedì, ricadrebbero in data 06 Gennaio 2009 Festività dell'Epifania;

visto il regolamento che disciplina il commercio su aree pubbliche con Delibere D.C.C. n. 132 del 19/06/2003, D.C.C. n. 81 del 19/05/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede lo spostamento di dette attività commerciali al giorno precedente se ricadenti in giorno festivo;

rilevata la necessità di adottare provvedimenti temporanei di viabilità, per la sicurezza e fluidità della circolazione e per consentire il posizionamento dei veicoli e delle strutture occorrenti allo svolgimento dei suddetti mercati rionali;

visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S.e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

dispone

che il giorno 07 GENNAIO 2009 "mercoledì" dalle ore 06:00 fino al termine delle operazioni di mercato e comunque non oltre le ore 15:00, in occasione dello svolgimento dei mercati rionali di Mezzana e di Pratilia, nelle sottoelencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Sant'Andrea a Tontoli
  • Piazza Albert Einstein

nelle aree ordinariamente adibite allo svolgimento dei predetti mercati settimanali

DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli a servizio e supporto degli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione ;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA eccetto i veicoli a servizio e supporto degli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata.

A.S.M. s.p.a. società affidataria del servizio segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli spazi adibiti alla sosta degli invalidi, muniti dell'apposito contrassegno Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, ed inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, nonché per la sicurezza degli avventori e dei pedoni, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese di A.S.M. s.p.a.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 30 dicembre 2008

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)