Vista la pratica ASUP n. 3004/2008 inoltrata dalla Sig.ra A. Palazzolo tramite So.Ri. s.p.a. con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità allo scopo di consentire l'installazione di un'area di cantiere in Via Giuseppe Mazzini n. 28 per lavori di restauro all'immobile ivi posto, eseguiti dalla ditta Edilizia San Giorgio s.r.l., con sede a Reggello (FI), Loc. Leccio, in Via F. De Sanctis n. 2;
rilevata la necessità di adottare provvedimenti temporanei di viabilità, per la sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 30.12.1992 n. 495);
che dal giorno 20 GENNAIO 2009 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 20 MARZO 2009, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità :
DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta ambo i lati, con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ai pedoni;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 4,00 di larghezza, apponendo conforme e idonea segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;
VEICOLI A PASSO D'UOMO.
Il richiedente deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio CB Mobilità e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 16 gennaio 2009