Vista la propria Ordinanza n. 2012 del 29 Ottobre 2008, con la quale venivano adottati in località "Villafiorita" provvedimenti temporanei di viabilità in Via delle Lastre e Via per il Monticello, allo scopo di eseguire lavori di rifacimento di un tratto della fognatura in Via delle Lastre, eseguiti dalla ditta Giomini s.r.l. con sede a Figline Valdarno (FI) in Via Magherini Graziani n. 3;
vista l'istanza P.G. n. 152146 con la quale la Sig.ra L. Danti non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Immobiliare V.F. s.p.a. con sede a Calenzano (FI) in Via A. da Settimello n. 113/G ha richiesto la proroga dell'Ordinanza sopra citata per sopraggiunti problemi tecnici dovuti al maltempo ed alla necessità di ripristinare un ulteriore tratto della fognatura, e pertanto non sarà possibile ultimare gli interventi prima della data del 15 Novembre 2008;
rilevata la necessità di adottare provvedimenti temporanei di viabilità, per la sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che l' Ordinanza n. 2012 del 29 OTTOBRE 2008, sia prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 21 NOVEMBRE 2008, fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima, per consentire i lavori stradali.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 14 novembre 2008