Vista la propria Ordinanza 1584/2008, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità in Via G.Castagnoli civico 56, allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori edili, richiesti con P.G. n. 144498 del 27 Ottobre 2008;
considerato che per sopraggiunti problemi tecnici e per lo stato d'avanzamento degli stessi, non sarà possibile ultimare gli interventi prima della data del 31 Ottobre 2008;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera, accogliere la richiesta della ditta esecutrice i lavori ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. d.lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;
che l' Ordinanza n 1584/2008 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno 30 Novembre 2008, fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio CB Mobilità e Traffico, ai fini della tutela della
sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e
diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice i lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito. secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC- Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 28 ottobre 2008