Vista la propria Ordinanza n. 1869/2008 con la quale veniva istituito n. 1 stallo di sosta invalidi permanente riservato al titolare di contrassegno n. 6093 in Via C. de' Castellani a seguito di corrispondenza di A.S.M. spa;
vista la successiva richiesta di A.S.M. S.p.a intesa a modifica la riserva a favore del titolare del numero di contrassegno invalidi n. 6593, revocando la riserva erroneamente indicatoci nella precedente corrispondenza;
rilevata la necessità, per i motivi sopra esposti, adottare provvedimenti permanenti di viabilità, e quindi revocare il numero contrassegno 6093 riservato alla sosta dei veicoli di persone invalide posto in via C. De' Castellani civico 13, e di sostituirlo con l'istituzione che riserva il diritto al numero di contrassegno 6593;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;
che dal giorno 05 NOVEMBRE 2008
1. sia revocata l'Ordinanza n. 1869 del 13 Ottobre 2008
2. nello stallo di sosta per i veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del
relativo Regolamento di esecuzione, apponendo conforme idonea segnaletica verticale di cui agli artt. 120 e 149 del sopra citato Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, sia
istituita riserva a favore del titolare del contrassegno n. 6593
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 31 ottobre 2008