Allo scopo di consentire lavori stradali consistenti nel ripristino di alcuni tratti di marciapiedi in Via Francesco di Tieri, che verranno eseguiti dalla ditta Bettini s.r.l. come richiesto con Istanza P.G. n.140829 del 20 Ottobre 2008;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera, accogliere la richiesta della ditta esecutrice i lavori ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;
che dal giorno 03 NOVEMBRE 2008 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 05 NOVEMBRE 2008 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti
provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previo opportune intese con Servizio CB Mobilità e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice i lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art.3 u.c. della legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L.1034/71 e successive modificazioni, o al presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 22 ottobre 2008